Approfondimenti
Rimborso spese ai praticanti – Rapporti di lavoro successivi al periodo di svolgimento del tirocinio
Alleghiamo la nota, prot. n. 1589 del 12.02.2015, ricevuta dal Consiglio Nazionale che ha fornito alcune indicazioni in ordine a:
a) disciplina fiscale applicabile al rimborso spese previsto per i praticanti;
b) tipologie di rapporto di lavoro instaurabili con i geometri ex praticanti, successivamente al compimento del tirocinio;
c) collaborazioni stabili di iscritti all’Albo con studi e/o strutture di terzi.
a) disciplina fiscale applicabile al rimborso spese previsto per i praticanti;
b) tipologie di rapporto di lavoro instaurabili con i geometri ex praticanti, successivamente al compimento del tirocinio;
c) collaborazioni stabili di iscritti all’Albo con studi e/o strutture di terzi.
- Rimborsi a praticanti indicazioni CNG[.pdf 1,16 Mb - 10/11/2023]
La Legge 24 marzo 2012 n. 27 art. 9 comma 6 stabilisce che la durata del tirocinio non deve essere superiore a 18 mesi.